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GPS

La società che ha intenzione di installare dispositivi GPS per il controllo satellitare della propria flotta aziendale avrà l'obbligo di comunicare la propria decisione al sindacato dei lavoratori, se presente in azienda.

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gps system
Indice
01
La normativa giuslavoristica
02
La normativa privacy

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La normativa giuslavoristica 

L’attuale enunciato dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) così come modificato dal D. Lgs. n. 151/2015 (attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act di cui alla Legge n. 183/2014), richiedono che i mezzi usati siano adoperati unicamente per: 

  • Esigenze organizzative e produttive,  
  • La sicurezza sul lavoro,  
  • La tutela del patrimonio dell’azienda. 

 

L’organizzazione che ha la volontà di collocare dispositivi GPS per l’accertamento satellitare della propria squadra aziendale ha il dovere di informare della propria scelta il sindacato dei lavoratori, se presente in impresa. Se non presente o se non si arriva a un accordo, bisognerà trovarlo tramite l’Ispettorato territoriale o nazionale del lavoro (art. 4 L. 300/70 Statuto lavoratori come modificato dall’art. 23 D.lgs 151/2015). 

Comunque, tutti i conducenti in società dovranno essere informati sulla presenza del dispositivo GPS nei mezzi di trasporto.   

Il mero controllo dei collaboratori aziendali attraverso il GPS non è consentito e in tal senso sono previste sia sanzioni amministrative sia sanzioni penali. 

Si prevede infatti la sanzione dell'ammenda da 154 a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno, oppure l'applicazione di entrambe le sanzioni (ammenda e arresto) nei casi più gravi e ferma restando l’opportunità, per il giudice, di quintuplicare la sanzione (7.745 euro), salvo l'ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato. 

Non è legale, perciò, seguire in modo continuativo l’autista del mezzo mentre è alla guida del veicolo della società. Le aziende che montano dei sistemi GPS per veicoli aziendali dovranno sempre seguire e rispettare i principi di necessità e proporzionalità riguardanti il monitoraggio dei mezzi aziendali. 

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La normativa privacy GPS

Si sottolinea infine che l’attività di geolocalizzazione, ovvero l’attività digeolocalizzazione gps, è a tutti gli effetti un trattamento dei dati personali (geolocalizzazione e legge sulla privacy), nel caso in cui la rilevazione dei dati dal dispositivo comporti la raccolta di informazioni sui singoli dipendenti (identificati o identificabili), sottoponendolo così a tutte le conseguenti disposizioni privacy, ovvero gps e privacy 

Una volta ottenuta l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (o stabilito l’accordo sindacale), si dovrà dare ai lavoratori l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR. Senza l’informativa i dati raccolti non sono utilizzabili. 

Inoltre, l’assenza o la non idoneità dell’informativa riguardo il trattamento dei dati personali porta l’azienda a esporsi al rischio di sanzioni più gravi previste dal GDPR ossia quelle che prevedono una multa fino a 20 milioni di euro, o una sanzione amministrativa fino al 4% del fatturato mondiale dell’impresa. 

inoltre, si consideri che il Garante si è espresso in materia con il Provvedimento 11 ottobre 2018 n. 467, doc. web. 9058979; ha inserito il “trattamento dei dati effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici, anche con riguardo ai sistemi di geolocalizzazione” nella fascia dei trattamenti in relazione ai quali è obbligatoria una valutazione d’impatto (Data Protection Impact Assessment) ovvero una valutazione sulla sicurezza dei trattamenti stessi in base ai probabili rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 

Il non rispetto delle regole indicate può determinare l’irrogazione di sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi del Titolare del trattamento, nonché l’ulteriore sanzione penale di cui all’art. 170 Codice Privacy (inosservanza dei provvedimenti del Garante). 

Di conseguenza, l’impresa quindi che usa sistemi di tracciamento GPS deve analizzare l’impatto che questo mezzo ha sulla privacy dei propri collaboratori  e presumere misure di sicurezza che ne tutelino i dati.  

Le misure indicate dal Garante (garante privacy videosorveglianza) sono: 

  • Vetrofania (c.d. informativa sintetica) ben visibile sul veicolo (geolocalizzazione di veicoli aziendali) 
  • Possibilità per il collaboratore di disabilitare il GPS, ovvero i dispositivi gps e il gps localizzatore, se non è in servizio; 
  • Le informazioni accessibili sono solo dati di localizzazione (gps per auto aziendali); 
  • Non può essere effettuata una rilevazione continuativa della posizione del dipendente, ovvero il gps a norma gdpr; 
  • Non viene mantenuto il tracciamento: sarà disponibile solo l'ultimo dato di localizzazione in funzione del rispetto del principio “privacy e gps dipendenti”; 
  • L'accesso ai dati di localizzazione va ristretto a soggetti incaricati e identificati (gps localizzatore per aziende) 

 

Infine, si tenga presente che il Garante ha specificato che le regole espresse per la geolocalizzazione del veicolo, ovvero il gps nelle auto aziendali, sono in egual misura valide anche per tablet e smartphone dell’azienda che prevedano la raccolta dei dati GPS. 

I professionisti di e-cons sono in grado di appoggiare il cliente nella conduzione di tutti gli adempimenti fondamentali all’installazione di un sistema di videosorveglianza, dalla stesura dell’accordo sindacale alla pratica per la presentazione dell’istanza di autorizzazione dei sistemi di geolocalizzazione (localizzatore gps) con la scrittura delle informative.

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