La normativa giuslavoristica
L’attuale enunciato dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) così come modificato dal D. Lgs. n. 151/2015 (attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act di cui alla Legge n. 183/2014), richiedono che i mezzi usati siano adoperati unicamente per:
- Esigenze organizzative e produttive,
- La sicurezza sul lavoro,
- La tutela del patrimonio dell’azienda.
L’organizzazione che ha la volontà di collocare dispositivi GPS per l’accertamento satellitare della propria squadra aziendale ha il dovere di informare della propria scelta il sindacato dei lavoratori, se presente in impresa. Se non presente o se non si arriva a un accordo, bisognerà trovarlo tramite l’Ispettorato territoriale o nazionale del lavoro (art. 4 L. 300/70 Statuto lavoratori come modificato dall’art. 23 D.lgs 151/2015).
Comunque, tutti i conducenti in società dovranno essere informati sulla presenza del dispositivo GPS nei mezzi di trasporto.
Il mero controllo dei collaboratori aziendali attraverso il GPS non è consentito e in tal senso sono previste sia sanzioni amministrative sia sanzioni penali.
Si prevede infatti la sanzione dell'ammenda da 154 a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno, oppure l'applicazione di entrambe le sanzioni (ammenda e arresto) nei casi più gravi e ferma restando l’opportunità, per il giudice, di quintuplicare la sanzione (7.745 euro), salvo l'ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato.
Non è legale, perciò, seguire in modo continuativo l’autista del mezzo mentre è alla guida del veicolo della società. Le aziende che montano dei sistemi GPS per veicoli aziendali dovranno sempre seguire e rispettare i principi di necessità e proporzionalità riguardanti il monitoraggio dei mezzi aziendali.