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Videosorveglianza

La videosorveglianza costituisce un trattamento di dati personali con un grado di invasività estremamente elevato pertanto, l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

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videosorveglianza

Videosorveglianza e trattamento dei dati personali

La videosorveglianza costituisce un trattamento dei dati personali con un grado di invasività estremamente elevato, pertanto, l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che delle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori, anche della disciplina sulla protezione dei dati personali. Va quindi rispettato il cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.  

I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate, siano esse dipendenti, clienti, visitatori o altro, devono essere informate della presenza delle telecamere. Gli interessati infatti devono sempre essere informati (ex art. 13 del GDPR) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.  

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Modalità d’Informazione per la videosorveglianza:

I soggetti sottoposti alle riprese dovranno essere messi a conoscenza della presenza delle telecamere, in primis mediante la cosiddetta informativa sintetica, ossia un apposito cartello che deve contenere, tra le altre informazioni, anche l’indicazione del titolare del trattamento, le finalità perseguite, oltreché informazioni preliminari sul trattamento ed un richiamo ai diritti dell’Interessato. 

L’informativa “sintetica” deve poi rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del GDPR, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento mediante QR code o presso la segreteria). 

In ogni caso l’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata e non è necessario rivelare la precisa ubicazione delle telecamere. 

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Tempi di Conservazione delle Immagini:

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1,lett. c) ed e), del Regolamento GDPR) ed in ogni caso sulla base di quanto indicato nell’accordo con il sindacato interno (ove presente) o con riferimento a quanto contenuto nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Invia generale, si identifica un periodo di conservazione di 24 ore come sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.

In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini, ad esempio, per dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione a un’attività investigativa in corso.

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Videosorveglianza sui Luoghi di Lavoro:

Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro ,ma solo in casi specifici e ben definiti dalla normativa: 

·     Per comprovate esigenze organizzative e produttive; 

·     Per sicurezza del lavoro (sulla base del DVR); 

·     Per tutela del patrimonio aziendale. 

In ogni caso però devono essere rispettate le altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della L. 300/1970 Statuto dei Lavoratori);in altre parole serve il previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale aziendale. In mancanza di accordo con il sindacato o nel caso in cui esso non sia presente, gli impianti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Si consideri inoltre che il Garante si è recentemente espresso in materia con il Provvedimento 11 ottobre 2018 n. 467, doc. web. 9058979, inserendo i sistemi di videosorveglianza nella lista dei trattamenti rispetto ai quali è doverosa una valutazione d’impatto (Data Protection Impact Assessment - DPIA) e, cioè, una valutazione sulla sicurezza dei trattamenti medesimi alla luce dei possibili rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 

In altre parole, la videosorveglianza nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'art.4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale prevede che l’installazione dei dispositivi di videosorveglianza possa essere realizzata solo dopo aver ottenuto: 

·     un accordo sindacale;

·     un'approvazione alla DTL provinciale (in assenza del sindacato o nel caso in cui fallisca la trattativa e non si raggiunga l’accordo).

È quindi fondamentale chiarire che il mero consenso o accordo dei dipendenti sull'installazione del sistema di videosorveglianza non costituisce una valida base giuridica né un’alternativa alla procedura dell'ispettorato del lavoro. 

Entrando nel dettaglio dei motivi per cui il sistema di videosorveglianza può essere installato, essi sono: 

Necessità organizzative produttive, come ad esempio: 

·     l'utilizzo di strumenti e macchinari che richiedono un costante monitoraggio 

·     video sulla qualità del processo/prodotto 

·     impianti che richiedono frequenti interventi di manutenzione d'emergenza  

Sicurezza sul lavoro è un'altra esigenza fondamentale, ad esempio: 

·     assicurarsi che le squadre di soccorso possano intervenire prontamente in caso di incidenti  

·     durante attività particolarmente pericolose o durante l'utilizzo di materiali nocivi 

·     fornire protezione ai lavoratori che operano in zone isolate.  

Tutela del patrimonio, ad esempio: 

·     prevenendo intrusione o furto e denunciandoli 

·     presenza di componenti o beni immateriali di grande valore intrinseco 

·     presenza di aree aziendali destinate esclusivamente a personale qualificato 

Il modo in cui l'impianto di videosorveglianza deve essere autorizzato dipende dal fatto che ci siano o meno rappresentanti sindacali (unitaria RSU o aziendale RSA): 

·     Se presenti, l'azienda e i rappresentanti sindacali dovranno raggiungere un accordo sull'utilizzo e il funzionamento dell'impianto.  

·     Se assenti o se non viene raggiunto un accordo, l'azienda dovrà presentare una richiesta di autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro territoriale per l'installazione delle telecamere. 

Del momento che con l'installazione del sistema di videosorveglianza, potrebbe capitare che i dipendenti siano ripresi occasionalmente, il datore di lavoro potrebbe utilizzare le registrazioni a fini disciplinari ma solo se vengono soddisfatte due condizioni fondamentali:  

·     i dipendenti devono essere adeguatamente informati sulle modalità d'uso dei dispositivi  

·     la normativa sulla privacy deve essere rispettata 

Pertanto, i dipendenti devono essere informati sulla presenza del sistema di videosorveglianza, sulle sue caratteristiche tecniche, sulle modalità d'utilizzo e sui tempi di conservazione delle immagini. Va comunque sottolineato che l’art. 4 dello Statuto (L.300/1970) vieta il "controllo a distanza dell'attività lavorativa"; pertanto, l'installazione di dispositivi specificamente progettati e destinati a tale scopo è vietata. 

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Videosorveglianza Privata:

L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata.  

Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento GDPR. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

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Videosorveglianza in Ambito Condominiale:

È necessario, in primo luogo, che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).  

È indispensabile, inoltre, che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui sopra.

e-cons affianca il cliente nella gestione di tutti gli adempimenti necessari all’installazione di un impianto di sorveglianza video, fornendo l’assistenza utile alla raccolta e formalizzazione del consenso dell’assemblea condominiale, passando poi per la redazione delle informative e dell’implementazione dell’apposita segnaletica sulla base delle più recenti linee guida della materia.

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Videosorveglianza nei Luoghi Pubblici:

Sicurezza nel trasporto pubblico 

La possibilità di utilizzare telecamere sui mezzi pubblici è stata ottenuta attraverso una valutazione del bilanciamento tra la sicurezza pubblica e la tutela della privacy.

Tuttavia, l'utilizzo è consentito solo se si rispettano determinate condizioni: 

·    Fornire adeguata informativa agli interessati (sia a bordo dei mezzi, sia alle fermate) 

·    Sui mezzi, verranno posti cartelli o segni adeguati che segnalino in modo chiaro e immediato la presenza del sistema di videosorveglianza (c.d. informativa minima) 

·    Le riprese all'interno del veicolo devono essere fatte in modo panoramico per evitare di registrare dettagli troppo invadenti dei passeggeri 

·    Le riprese effettuate alle fermate dovranno mostrare solo l'area di sosta 

·    La posizione di guida dei conducenti non dove essere mantenuta in maniera costante 

·    La visualizzazione delle immagini registrate è fortemente legata alla commissione di reati e alla segnalazione preventiva degli stessi alle forze dell'ordine 

Sicurezza negli Ospedali e Luoghi di Cura 

Dato il gran numero di informazioni personali appartenenti a categorie particolari (cfr. art. 9 GDPR) che possono essere raccolte e conservate, è fondamentale garantire la privacy e la dignità dei pazienti. Tali informazioni devono essere accessibili solo in casi in cui è dimostrata la necessità assoluta per fornire cure e protezione alla salute dei soggetti coinvolti.

Inoltre, sarà necessario adottare varie precauzioni: 

·    deve essere fornita l'adeguata informativa ai soggetti interessati(pazienti, familiari, visitatori) 

·    l'accesso alle immagini è riservato 

·    la possibilità per familiari, parenti o conoscenti di vedere le registrazioni video dei pazienti ricoverati in reparti dove non possono andare personalmente, come ad esempio la rianimazione, sarà consentita solamente attraverso l'utilizzo di dispositivi tecnologici adeguati e limitata alle sole immagini del proprio congiunto conoscente 

·    definizione di obiettivi precisi per la raccolta dei dati 

·    l'implementazione di provvedimenti per la sicurezza e la preservazione delle immagini. 

·    le registrazioni devono essere pertinenti e non eccessive rispetto agli obiettivi prefissati 

rispetto della normativa giuslavoristica

Sorveglianza negli Istituti scolastici 

Appurata la possibilità di utilizzare sistemi di video ripresa per proteggere l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, è necessario limitare le riprese alle sole aree interessate e attivarle solo durante gli orari di chiusura degli istituti, al fine di proteggere il diritto alla privacy di ogni studente e rispettare le norme sul lavoro. 

Inoltre, è importante notare che i vari progetti di legge proposti per l'introduzione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di difficoltà, sono stati uniti nel progetto di legge n.2574 approvato dalla Camera dei Deputati il 19 ottobre 2016 e trasmesso al Senato. 

L'art. 4 del Ddl prevede l'introduzione di sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso cifrati per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le strutture sanitarie e socioassistenziali dedicate agli anziani e alle persone con disabilità. Tali modalità garantiranno la sicurezza dei dati e la protezione dagli accessi abusivi. Solo l'autorità giudiziaria potrà visionare le immagini “in caso di notizia di reato”

Videosorveglianza tramite Webcam 

Per scopi promozionali o turistici, è permesso l'utilizzo di telecamere o Webcam che consentono la visualizzazione in tempo reale delle riprese, come ad esempio quelle collocate sulle spiagge o sulle piste da sci, a patto che: 

·   le riprese non consentono di distinguere le caratteristiche fisiche delle persone che sono nell'inquadratura 

·   non sia possibile eseguire la funzione zoom 

·   le riprese siano effettuate a distanza considerevole e/o con una risoluzione bassa 

·   la presenza di sufficiente informativa per il pubblico 

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Normativa e Sanzioni:

Normative 

- Accountability (art. 5.2 GDPR) 

Il Titolare dei dati è responsabile delle scelte effettuate in termini di finalità e modalità e quindi delle misure di sicurezza adottate. 

Informativa 

Pre-informativa: la segnaletica contenente l’indicazione del titolare, delle finalità, alcune informazioni preliminari e il richiamo ai diritti dell’interessato (art.3.1 Provv. 2010 e linee guida 3/2019 dell’EDPB) deve:

·   essere collocata prima del raggio d’azione delle telecamere 

·   chiaramente visibile in ogni condizione ambientale 

·   indicare se le immagini sono solo visionate o registrate 

Informativa completa (art.13 GDPR) 

·    Deve contenere le indicazioni di: Titolare, DPO (ove nominato), Finalità, Base giuridica, Destinatari, eventuale trasferimento all’estero, Periodo di conservazione, Diritti dell’interessato 

- Misure di sicurezza (art. 32 GDPR) 

Bisogna mettere in atto precauzioni idonee per garantire la sicurezza: 

·    La gestione delle credenziali di autenticazione, come nome utente e password personali, è importante per garantire il controllo degli accessi. È necessario scegliere password complesse e cambiarle regolarmente, oltre a controllare attentamente la sicurezza degli strumenti di accesso 

·    Tecniche e organizzative modalità per la cancellazione automatica delle immagini 

·    Cautele per interventi derivanti da esigenze di manutenzione 

·    Tutela contro i pericoli derivanti dall'accesso abusivo 

·    Sistemi Antivirus e Firewall 

·    Trasmissione attraverso una rete pubblica viene eseguita utilizzando metodi crittografici

·    Tecniche di crittografia possono essere utilizzate anche per proteggere le immagini da connessioni wireless. 

·    Backup periodici 

·    Misure di sicurezza per terminali mobili 

- Data Breach (art. 33-34 GDPR) 

Notifica al Garante entro 72 ore della scoperta dell’avvenuta violazione di dati personali: 

·   categorie e numero approssimativo di interessati; 

·   categorie e numero approssimativo di registrazioni dei dati personali; 

·   dati di contatto del titolare del trattamento; 

·   descrizione delle probabili conseguenze del Data Breach; 

·   descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio. 

Soggetti autorizzati al trattamento 

Incaricare e formare: 

·   soggetti abilitati a visionare le immagini 

·   soggetto che possono effettuare ulteriori operazioni (registrare, cancellare, zoomare) 

Richiedere garanzie sufficienti al Responsabile tramite un addendum del contratto; 

Verificare il possesso delle garanzie del Responsabile. 

- Registro dei trattamenti (art. 30 GDPR) 

Il titolare del trattamento dei dati deve creare un apposito registro privacy, ossia il Registro dei trattamenti riguardante le attività di trattamento dei dati effettuate sotto la propria supervisione (nel caso di specie: videosorveglianza), che deve includere: 

·   l'indicazione del responsabile per la visualizzazione delle immagini, ovvero del personale all'interno dell'azienda che è incaricato di visualizzare le riprese e/o ha accesso alla postazione di controllo

·   alla luce dell'Art. 28 GDPR, se presente, deve essere indicato il responsabile del trattamento, ovvero la società di servizi che guarda le registrazioni o ha accesso ad esse

·   le finalità 

·   le procedure di sicurezza implementate sia dal punto di vista tecnico che da quello organizzativo

·   i tempi di conservazione dei filmati 

- Valutazione d’impatto (artt. 35-36 GDPR) 

La valutazione di impatto è una valutazione autonoma che il responsabile del trattamento esegue per analizzare la necessità, la proporzionalità e i rischi per i diritti e le libertà dell’interessato (persona fisica) in riferimento ad un determinato trattamento. 

L’allegato 1 al provvedimento n. 467 11.08.2018 del Garante recante l’elenco delle tipologie di trattamento da sottoporre a valutazione d’impatto cita (al punto n.5) i “trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dei dipendenti”. 

La valutazione contiene almeno: 

·   una descrizione dettagliata dei trattamenti previsti e degli obiettivi del trattamento, che comprende anche, se pertinente, gli interessi legittimi del responsabile del trattamento. 

·   una valutazione sull'adeguatezza e sulla giusta proporzione dei trattamenti in relazione alle loro finalità. 

·   un'analisi dei potenziali pericoli per i diritti e le libertà delle persone coinvolte 

·   le precauzioni adottate per gestire i pericoli, comprendenti le misure di sicurezza, le garanzie e i sistemi per tutelare i dati personali e di mostrare la conformità al regolamento attuale, considerando i diritti e gli interessi legittimi degli interessati e altri soggetti coinvolti. 

Sanzioni (GDPR –D.Lgs. 101/2018 – Statuto dei Lavoratori) 

Le sanzioni sono previste dall’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori per la violazione delle disposizioni in merito agli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, prevede un’ammenda da € 154,00 a € 1.549,00 o l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

A ciò potrebbero aggiungersi le sanzioni amministrative previste dal GDPR in merito al trattamento dei dati, nonché le sanzioni penali introdotte dal “nuovo” Codice Privacy (D. Lgs. 101/2018). 

Il GDPR prevede: 

·   sanzioni fino a 10.000.000 di euro o fino al 2% del fatturato mondiale annuo (dell’esercizio precedente) per le violazioni degli obblighi di cui agli artt. 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; e 41, paragrafo 4 GDPR 

·   sanzioni fino a 20.000.000 di euro – o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le violazioni dei principi di base del trattamento (art. 5,6, 7 e 9 GDPR); violazione dei diritti degli interessati (art. 12-22 GDPR; per trasferimenti di dati (art. da 44 a 49 GDPR); per la violazione norma del capo IX GDPR; nonché per l’inosservanza di un ordine dell’autorità di controllo, ad esempio, Garante privacy (art. 58 GDPR). 

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Sistemi Integrati di videosorveglianza:

Con sistemi integrati di videosorveglianza si intendono i sistemi centralizzati di videosorveglianza remota, utilizzati molto spesso dagli istituti di vigilanza privata. In questi casi il proprietario dell'impianto, ovvero il Titolare dei dati, sceglie di fornire le registrazioni ad una società esterna, che diviene il Responsabile del trattamento, per garantire la sicurezza. 

Nel caso in cui diversi soggetti titolari del trattamento siano collegati ad un unico centro gestito da un soggetto terzo, come ad esempio una società di sicurezza o di vigilanza, sarà necessario redigere un atto di nomina del responsabile del trattamento in conformità con gli articoli 28 del GDPR. Successivamente alla nomina, il responsabile del trattamento, ad esempio una Società di Vigilanza, diverrà il coordinatore e gestore dell'attività di videosorveglianza. Inoltre, è possibile prevedere un collegamento con gli organi di polizia o carabinieri. 

Per rispettare le misure di sicurezza prescritte dal Garante con provvedimento del 2010 e dal GDPR, è necessario informare gli interessati della presenza del sistema di videosorveglianza sia attraverso un cartello informativo, sia attraverso una dettagliata ed estesa informativa che includa tutte le informazioni sul trattamento dei dati, come ad esempio i tempi di conservazione. 

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FAQ

1.   Cosa si intende per videosorveglianza? 

La videosorveglianza è un sistema di sicurezza che utilizza telecamere per registrare e monitorare le attività in determinate aree o ambienti. Queste telecamere possono essere collegate a un sistema di registrazione o a un dispositivo di monitoraggio per consentire la visualizzazione e l'archiviazione delle registrazioni. 

2.   Quali sono i vantaggi della videosorveglianza? 

La videosorveglianza offre diversi vantaggi, tra cui: 

·     Prevenzione del crimine: la presenza di telecamere di videosorveglianza può dissuadere potenziali ladri o malintenzionati. 

·     Monitoraggio in tempo reale: consente di tenere sotto controllo le attività in corso e di reagire prontamente in caso di eventi sospetti o emergenze. 

·     Prova legale: le registrazioni delle telecamere possono essere utilizzate come prove in caso di incidenti o reati. 

·     Sicurezza degli edifici: la videosorveglianza può contribuire a proteggere edifici, parcheggi, aree pubbliche e private. 

·     Controllo degli accessi: può essere integrata con sistemi di controllo degli accessi per garantire la sicurezza delle aree sensibili. 

3.   Come scegliere il sistema di videosorveglianza più adatto alle mie esigenze? 

Per scegliere il sistema di videosorveglianza più adatto, è importante considerare diversi fattori, come: 

·     Area da monitorare: valuta le dimensioni e le caratteristiche dell'area da sorvegliare per determinare il numero e il tipo di telecamere necessarie. 

·     Obiettivi di sicurezza: identifica gli obiettivi specifici di sicurezza che vuoi raggiungere con la videosorveglianza, ad esempio prevenire il furto o migliorare la sicurezza dei dipendenti. 

·     Funzionalità desiderate: considera le funzionalità aggiuntive che potrebbero essere importanti per te, come la registrazione continua, il riconoscimento facciale o la visione notturna. 

Se hai dubbi o necessiti di una consulenza approfondita, contattaci per una consulenza professionale per ottenere una soluzione personalizzata alle tue esigenze.  

4.   Che cosa sono i sistemi integrati di videosorveglianza?  

I sistemi integrati di videosorveglianza sono soluzioni avanzate che combinano diverse tecnologie per offrire una sicurezza completa e un monitoraggio efficace. Questi sistemi comprendono tipicamente telecamere di videosorveglianza, dispositivi di registrazione, software di gestione e, a volte, altre componenti come sensori di movimento, allarmi o accessori per il controllo degli accessi. 

5.   Quali sono le normative sulla videosorveglianza in Italia? 

In Italia, le normative principali che regolamentano la videosorveglianza sono: 

·     Codice della Privacy(D.lgs. 196/2003): disciplina la protezione dei dati personali e stabilisce le regole per il trattamento delle immagini registrate. 

·     Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR): normativa europea che riguarda la protezione dei dati personali e si applica anche alla videosorveglianza. 

·     Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8 aprile 2010: fornisce indicazioni specifiche sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, tra cuile modalità di installazione, le informazioni da fornire agli interessati e i tempi di conservazione delle registrazioni. 

6.   Quali sono le sanzioni per la violazione delle normative sulla videosorveglianza? 

In caso di violazione delle normative sulla videosorveglianza, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni possono includere: 

·     Multe amministrative: il Garante per la Protezione dei Dati Personali può comminare multe pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione. 

·     Risarcimento danni: le persone che subiscono un danno a causa di un uso illecito delle immagini possono richiedere il risarcimento danni al responsabile del trattamento dei dati. 

·     Responsabilità penale: in casi gravi di violazione delle normative, è possibile che si configuri anche una responsabilità penale, soggetta a processi e sanzioni penali 

 7.   Quali sono i tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza? 

I tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza dipendono da diversi fattori, come le finalità del trattamento, le normative locali e le indicazioni delle autorità competenti. Non esiste una durata standard definita dalla legge, ma è necessario rispettare i principi di pertinenza e proporzionalità. Di seguito sono riportate alcune linee guida generali: 

·     Per finalità di sicurezza: le immagini possono essere conservate per un periodo di tempo che vada alcuni giorni a diverse settimane, a seconda della natura delle attività svolte nell'area monitorata. 

·     Per finalità investigative: in caso di attività criminali o incidenti, le immagini potrebbero essere conservate per un periodo di tempo più lungo, fino a diversi mesi o più, per consentire indagini e procedimenti legali. 

·     Per finalità di controllo degli accessi: le immagini possono essere conservate per un periodo di tempo limitato, ad esempio alcune settimane, a meno che non siano necessarie per risolvere eventuali controversie o violazioni di sicurezza. 

È importante valutare le specifiche esigenze di sicurezza, le normative locali e le indicazioni delle autorità competenti per stabilire i tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza nel rispetto della privacy e delle disposizioni legali applicabili. 

8.   Quali sono le modalità di informazione sulla videosorveglianza? 

Le modalità di informazione sulla videosorveglianza includono: 

·     Segnalazione: è necessario posizionare segnali visibili, come cartelli o adesivi, che indichino la presenza di telecamere di videosorveglianza nelle aree monitorate. Questi segnali devono essere posizionati in punti ben visibili e facilmente leggibili. 

Informativa scritta: è consigliabile fornire un'informativa scritta che spieghi chiaramente l'esistenza del sistema di videosorveglianza, le finalità del trattamento

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