7/11/2013
Privacy E Call Center Extra Ue
Il Garante della Privacy ha confermato le regole alle quali devono attenersi imprese pubbliche e private per quanto concerne il rapporto tra Privacy e Call Center ubicati in paesi extra Ue.
Privacy e Call Center extra Ue: l’opinione del Garante
Il rapporto tra Privacy e Call Center ubicati in paesi extraeuropei risulta essere un fenomeno di attualità e in grande espansione. Le imprese pubbliche e private, che utlizzano call center ubicati in paesi extraeuropei per i prorpri servizi di telemarketing o customer care, nei quali non sono garantite le sicurezze definite dalla normativa comunitaria in materia di privacy, dovranno:
- integrare l’informativa resa al momento del contatto con l’utente specificando la nazione da cui chiamano o rispondono;
- dare la possibilità all’utente di utilizzare un operatore call center situato in Italia;
- comunicare al Garante della Privacy tramite un apposito modello la volontà di trasferire o affidare il tratteamento di dati personali a un call center situato in paesi extra Ue;
- informare il Garante della Privacy entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, qualora utilizzino call center che attualmente sono già ubicati in paesi extra Ue.
Privacy e Call Center: regole generali
Rispetto al rapporto tra Privacy e Call Center ubicati in paesi extraeuropei, nel nuovo provvedimento il Garante della Privacy ha anche ricordato le regole generali da seguire per i trasferimenti di dati:
- autorizzazione del Garante
- attuazione di regole di condotta infragruppo, ovvero le cosiddette “binding corporate rules” o Bcr;
- sottoscrizione tra le parti delle clausole contrattuali definite dalla Commissione Europea o quelle già individuate in specifici settori di attività (ad esempio per il telemarketing).
Per ulteriori dettagli il Provvedimento