5/9/2024

Data:

European Accessibility Act: nuovi requisiti per l’accessibilità digitale

Dal 28 giugno 2025, i prodotti e i servizi digitali dovranno soddisfare determinati requisiti per essere accessibili a tutti.

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Il 28 giugno 2025 sarà una data importante per l'accessibilità digitale in Europa: l'European Accessibility Act (EAA), una direttiva europea che intende facilitare il funzionamento del mercato interno per prodotti e servizi accessibili, entrerà ufficialmente in vigore. Tale legislazione costituisce un importante avanzamento verso una maggiore inclusione, rispecchiando una tendenza globale verso la promozione dei diritti umani.

L'EAA è stata sviluppata come risposta alla disparità degli standard di accessibilità che aveva precedentemente caratterizzato l'Unione Europea, generando un ambiente digitale frammentato e pieno di ostacoli per le persone con disabilità. Con l'introduzione di un quadro normativo omogeneo, l'EAA 2025 punta a risolvere queste discrepanze, stabilendo linee guida chiare e uniformi per la progettazione e l'adattamento di prodotti e servizi digitali. Questo processo è stato ulteriormente supportato da altre normative europee che hanno promosso l'adozione dell'EAA in ciascuno degli Stati membri.

A partire dal 28 giugno 2025, sarà obbligatorio per tutte le aziende assicurare che i nuovi prodotti e servizi che rientrano sotto la copertura della legge siano pienamente accessibili. Questa disposizione non soltanto rafforza il quadro legale preesistente, ma contribuisce anche a creare un contesto in cui le soluzioni digitali accessibili diventano lo standard anziché l'eccezione.

In particolare, la normativa riguarda i seguenti prodotti:

  • Sistemi hardware informatici generici destinati ai consumatori (come PC, notebook, smartphone e tablet) e i relativi sistemi operativi,
  • Terminali self-service per pagamenti e altri terminali usati per erogare servizi regolati dal Decreto, quali sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in,
  • Apparecchiature terminali dotate di capacità informatiche interattive per consumatori impiegate nei servizi di comunicazione elettronica,
  • Dispositivi utilizzati per accedere a servizi di media audiovisivi,
  • Lettori di libri elettronici (e-reader).

Per quanto riguarda i servizi, rientrano nell'ambito di applicazione della normativa:

  • Servizi di comunicazione elettronica, incluse le comunicazioni di emergenza verso il numero unico europeo 112, escludendo i servizi di trasmissione impiegati per la fornitura di servizi da macchina a macchina,
  • Servizi che permettono l'accesso a servizi di media audiovisivi,
  • Servizi relativi al trasporto di passeggeri aerei, autobus, ferroviari e per vie navigabili, incluso il trasporto urbano, extraurbano e regionale (siti web, servizi per dispositivi mobili, inclusi app mobili, biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica, fornitura di informazioni sui servizi di trasporto, incluse informazioni di viaggio in tempo reale, terminali self-service interattivi situati nell'Unione),
  • Servizi bancari per consumatori,
  • Libri elettronici (e-book) e software correlato,
  • Servizi di commercio elettronico.

Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione i contenuti di siti web e app mobili specificati all'articolo 1, comma 5, del Decreto, ad esempio carte e servizi di cartografia online, purché per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile, o ancora, archivi contenenti dati non aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.

Gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre alcune eccezioni. Per esempio, possono concedere un periodo di tempo prolungato per l'adozione delle nuove normative ai fornitori di servizi che operano con terminali self-service, anche a causa della necessità di sviluppare nuove soluzioni tecnologiche. Le microimprese, definite come aziende con meno di 10 dipendenti che offrono servizi, sono esentate dagli obblighi imposti dalla legge. Tuttavia, si continua a incoraggiare tutte le microimprese a rendere accessibili i propri prodotti e servizi alle persone con disabilità.

Requisiti di accessibilità

Per l'immissione sul mercato europeo, sarà necessario che i prodotti e i servizi menzionati rispettino i requisiti di accessibilità delineati nell'Allegato I e illustrati nell'Allegato II del Decreto.

Generalmente, questi requisiti riguardano la progettazione e la produzione dei prodotti, l'imballaggio, le istruzioni per l'installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento, nonché la fornitura di informazioni e istruzioni per l'uso. Le informazioni, ad esempio, devono essere accessibili attraverso più canali sensoriali, presentate con caratteri di dimensioni e forme appropriate, con un contrasto adeguato e con una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi, e devono includere presentazioni alternative per i contenuti non testuali.

Analogamente, la fornitura dei servizi deve includere funzioni, pratiche, strategie e procedure che soddisfino le esigenze delle persone con disabilità e che garantiscano l'interoperabilità con le tecnologie assistive. Questo può includere la fornitura di file elettronici compatibili con software di lettura dello schermo per non vedenti, la possibilità di stampare in Braille, l'uso consistente delle parole o una struttura chiara e logica per facilitare la comprensione da parte di persone con disabilità intellettuali, e l'inclusione di sottotitoli in video istruzionali.

Le microimprese che forniscono servizi, definite come imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità.

Come già accennato, i requisiti di accessibilità diventeranno obbligatori dal 28 giugno 2025, con alcune eccezioni:

  • la legislazione prevede un periodo di transizione che si concluderà il 28 giugno 2030, durante il quale i fornitori potranno continuare a offrire servizi con prodotti già immessi legittimamente sul mercato prima del 28 giugno 2025
  • contratti di servizi stipulati prima del 28 giugno 2025 resteranno validi ed efficaci fino alla loro scadenza, ma non oltre cinque anni da quella data.
  • per quanto riguarda i terminali self-service utilizzati legittimamente dai fornitori di servizi prima del 28 giugno 2025, questi potranno essere impiegati per erogare servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

Soggetti destinatari degli obblighi di accessibilità

I nuovi obblighi in materia di accessibilità interessano gli operatori economici a tutti i livelli della catena di fornitura e includono, tra le altre cose, la documentazione tecnica di conformità, le informazioni e le istruzioni da fornire agli utenti, la verifica di conformità e la comunicazione alle autorità in caso di eventuali difformità, nonché la tenuta di un registro dei prodotti non conformi.

In sintesi:

  • I fabbricanti sono tenuti a garantire che i propri prodotti siano progettati e fabbricati in conformità con i requisiti di accessibilità, inclusa la documentazione tecnica pertinente.
  • Gli importatori devono assicurarsi di immettere sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità e verificare che i fabbricanti rispettino tali norme.
  • I distributori sono responsabili di controllare che i prodotti abbiano la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria e dalle istruzioni, e che contengano informazioni sulla sicurezza in italiano o inglese, oltre a verificare la conformità dei fabbricanti e degli importatori ai requisiti di accessibilità.
  • I fornitori di servizi sono obbligati a progettare e fornire servizi in conformità ai requisiti di accessibilità e a rendere le relative informazioni accessibili al pubblico in forma scritta e orale, attraverso modalità che facilitino l'accesso da parte delle persone con disabilità.

Tuttavia, la normativa prevede un'esenzione specifica per i casi in cui il rispetto dei requisiti di accessibilità necessiti di modifiche molto significative al prodotto o al servizio, al punto da alterarne sostanzialmente la natura, o quando l'adempimento di tali requisiti imponga un onere sproporzionato agli operatori economici coinvolti.

Attuazione dell’European Accessibility Act in Italia

L'Italia si sta preparando per l'attuazione dell'European Accessibility Act (EAA). Il Decreto Legislativo 82/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana il 1 luglio 2022 e entrato in vigore il 16 luglio 2022, ha implementato la Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come EAA. Questo decreto riflette l'impegno dell'Italia nel rimuovere le barriere digitali e promuovere una società digitale inclusiva, anticipando i passaggi necessari e emanando le linee-guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, aggiornando la nota Legge 4/2004. Questo rappresenta un impegno più ampio per eliminare le barriere digitali e favorire un ambiente digitale inclusivo, in cui l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle opportunità non sia impedito da limitazioni fisiche.

In aggiunta, l'Italia ha anticipato alcuni passaggi con il DL 76/2020, tramite il quale l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha emanato le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, aggiornando anch'essa la Legge 4/2004. Queste linee guida forniscono indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni su come fornire servizi in modo che siano il più accessibili possibile.

Tuttavia, l'implementazione dell'European Accessibility Act (EAA) in Italia comporterà sicuramente una serie di sfide significative.

Innanzitutto, l'armonizzazione degli standard di accessibilità nel mercato digitale unico rappresenta una sfida considerevole. Ciò richiede uno sforzo coordinato per assicurare che i prodotti e i servizi IT siano completamente accessibili alle persone con disabilità.

In secondo luogo, l'Italia deve affrontare la sfida di monitorare e verificare che tutte le aziende aderiscano ai requisiti di accessibilità definiti dall'EAA. Questo include l'adattamento dei prodotti e servizi già esistenti e la progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi conformi a tali requisiti.

Inoltre, vi è la sfida di incentivare le microimprese, esentate dagli obblighi legislativi, a rendere accessibili i loro prodotti e servizi alle persone con disabilità.

Infine, l'Italia deve garantire l'accessibilità in diversi settori, tra cui l'ambiente costruito, gli appalti pubblici, le tecnologie digitali, i media e la cultura, i trasporti, le tecnologie emergenti e assistive, e i prodotti e i servizi disponibili al pubblico.

In conclusione, sebbene l'implementazione dell'EAA presenti numerose sfide, con un impegno costante e una collaborazione efficace, è possibile superarle.

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