24/2/2023
Gli ultimi sviluppi sul Telemarketing
Novità per utenti e aziende sulle telefonate indesiderate del Telemarketing: ecco le ultime disposizioni in merito del Garante Privacy.
Con la sua più recente newsletter, il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a pronunciarsi sul tema del telemarketing (cfr. Newsletter N. 500 del 21 febbraio 2023).
Questa pratica risulta infatti ancora oggi molto diffusa, e dal contempo molto invasiva per quanto riguarda la privacy dell’interessato che in alcuni così si trova bersagliato da continue ed insistenti proposte commerciali spesso indesiderate.
Prima di proseguire però è fondamentale capire bene di cosa stiamo parlando; nella maggior parte dei casi, infatti, quello che le aziende pongono in essere non è telemarketing, ma è vero e proprio marketing che sempre più spesso viene realizzato mediante strumenti come i social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, …) e applicazioni di messaggistica (WhatsApp, Telegram ecc.), attività che figurano come comunicazioni elettroniche(SMS, fax, mail, MMS) equiparabili quindi alle chiamate senza operatore.
Altra cosa sono invece le chiamate con operatore ossia il telemarketing.
Questa, che potrebbe sembrare una distinzione meramente formale, in realtà è un elemento essenziale per determinare la tipologia di consenso necessario da chiedere per non rischiare di commettere un illecito.
In base all’attività che si fa, infatti, cambia anche la tipologia di consenso da chiedere.
Se vogliamo fare comunicazioni commerciali, inviare materiale pubblicitario, piuttosto che una vendita diretta o una ricerca di mercato, siamo nell’ambito delle cosiddette comunicazioni automatizzate che in base all’art. 130 del D.Lge101/2018 sono regolate del regime di Opt-in, ovvero abbiamo bisogno del preventivo consenso dell’interessato (sia egli persona fisica o giuridica). Chiaramente possiamo chiedere un unico consenso per tutte le comunicazioni automatizzate.
Per le telefonate mediate operatore invece, il regime è di Opt-out, ossia è l’interessato che deve chiedere la cessazione di quella condotta. Questo perché se i dati sono inseriti in pubblici elenchi possono essere usati per realizzare chiamate telefoniche.
Ma già qui troviamo un primo intervento dell’autorità, risalente a molti anni fa, volto a tutela dell’interessato, ossia l’istituzione del Registro delle Opposizioni, ad oggi esteso anche alle numerazioni mobili. Se un numero telefonico è iscritto al Registro delle Opposizioni non può essere contattato per attività commerciali (salvo non abbia espresso uno specifico consenso). Pertanto, chi volesse porre in essere attività di telemarketing prima di tutto dovrebbe controllare che le numerazioni che vuole andare a contattare non siano iscritte al Registro.
Ed ecco l’importante nuovo passo in avanti fatto dal Garante: se nel corso della chiamata indesiderata un utente si esprime con un “no” alla telefonata commerciale non richiesta, il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e provvedere alla immediata cancellazione del nominativo dalle liste che sta utilizzando. Non è quindi più accettabile la richiesta, spesso avanzata dall’operatore, di una conferma di rifiuto a mezzo email (o altro), ma è sufficiente l’opposizione espressa direttamente durante la telefonata, la quale avrà validità anche per le future campagne promozionali.
Quanto sopra indicato è stato stabilito dal Garante Privacy inseguito ad una complessa attività istruttoria riguardante Edison Energia SpA a causa delle diverse condotte illecite nei confronti di un numero consistente di utenti. L’Autorità ha quindi obbligato la società a porre in atto una serie di misure per mettersi in regola, oltre al pagamento di una sanzione notevole di 4 milioni e 900 mila euro.
Inoltre è stato vietato alla società anche il trattamento dei dati per finalità puramente di marketing e profilazione, dati che venivano raccolti senza un consenso specifico e libero, e d’ora in avanti l’azienda dovrà fornire agli utenti un’informativa corretta, dove siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente messe in atto.
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